Calcio Italia

Triplice fischio... entra la Corte: Addio agli allenamenti congiunti

19.02.2021 11:51

Altro atteso appuntamento con la rubrica di Giustizia Sportiva “Triplice fischio...entra la Corte”, curata dal rinomato consulente francavillese Angelo Passaro, in esclusiva per Tutto Sport Puglia. Un’importante raccolta e preziosa offerta di dati, approfondimenti, curiosità e riferimenti normativi, a beneficio dei nostri lettori e di diversi addetti ai lavori.

Il titolo può sembrare anacronistico o fuorviante, stante l’amaro arrivederci stagionale rivolto da tante 
società alle competizioni ufficiali. Per non parlare dell’addio definitivo e forzato dato dai club dilettantistici e 
giovanili nel trascorso anno calcistico, a partire dallo stop deliberato dal Consiglio Direttivo della LND (Com. 
Uff. 273 del 9 marzo 2020), fino al provvedimento della sospensione definitiva, adottato nel rispetto del 
superiore interesse della tutela della salute e disposto con i comunicati 187/A del 16 aprile 2020 e 197/A del
20 maggio 2020. Tuttavia e a prescindere da ciò, il Consiglio Federale ha recentemente provveduto ad 
approvare una modifica all’articolo 34 comma 1 della LND, relativo alle amichevoli e ai tornei. Confrontando 
il Com. Uff.  n. 115/A del 12 novembre 2020, il nuovo testo afferma che sono a tutti gli effetti da considerarsi
amichevoli anche gli allenamenti congiunti, sia se svolti tra formazioni appartenenti alla LND che tra società 
dilettantistiche e club professionistici. Ravvisando lacune nella precedente norma, il legislatore equipara 
esplicitamente gli allenamenti congiunti alle amichevoli, con i primi naturalmente e ugualmente soggetti 
all’obbligo dell’autorizzazione da parte degli organi federali competenti. In effetti, da qualche tempo, 
l’utilizzo della denominazione “allenamento congiunto” quasi giustificava l’incauto, e per altro rischioso, 
impiego di atleti non tesserati ed era diventato un escamotage per eludere costi, spese arbitrali e 
provvedimenti disciplinari. Come è noto le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, in relazione alle infrazioni 
commesse nel corso di un’amichevole, sono da scontare nelle gare immediatamente successive di attività 
ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa Regione (articolo 19 comma 6 del Codice di Giustizia 
Sportiva). Tanto è vero che in stagione, nel girone A di serie C, l’Alessandria ha dovuto privarsi nelle prime 
tre giornate di campionato delle prestazioni del proprio bomber Umberto Eusepi (successivamente autore 
di ben 8 segnature), appiedato dal Giudice Sportivo in seguito al rosso rimediato in occasione della gara 
amichevole Alessandria-Sampdoria Primavera del 10 settembre 2020 (Com. Uff. n. 1/DIV del 11 settembre 
2020). Il medesimo Giudice Sportivo di Lega Pro, notaio Pasquale Marino, in base alle risultanze degli atti 
ufficiali della stessa come di altre amichevoli, assumeva il provvedimento disciplinare dell’ammenda di Euro 
500,00 per ogni calciatore ammonito. Di più, anche in serie D e ancora nel corrente anno calcistico 2020-21,  un calciatore del Grassina (formazione del girone E, di una frazione del Comune di Bagno a Ripoli, alla 
periferia di Firenze) ha dovuto rimandare il proprio esordio in campionato. Trattasi del valido attaccante 
David Baccini, espulso nel corso dell’amichevole Grassina-Antella del 17 settembre 2020 e punito dal 
Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, avvocato Aniello Merone, con due turni di squalifica 
(Com. Uff. 23 del 25 settembre 2020). In merito, infine, si è inequivocabilmente ed efficacemente espresso 
anche il Settore Giovanile e Scolastico, che attraverso propri coordinamenti regionali, tramite la sezione 
“news dal territorio”, già il 9 settembre 2020, così si pronunciava: “Preme specificare che non sono previsti 
dall’ordinamento federale gli allenamenti congiunti di società di settore giovanile o attività simili. La 
partecipazione di tesserati di due diverse società nella medesima attività si configurerà pertanto o come 
torneo o come amichevole, prevedendo obbligatoriamente le rispettive forme di autorizzazione a cura degli 
organi federali competenti”. In conclusione, così come modificata, la normativa è chiara e valida a tutti i livelli; alle società il compito e la responsabilità di osservarla, anche per non incorrere nelle sanzioni della  sezione disciplinare del Tribunale Federale.

 

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